Decreto liste d’attesa: Federsanità, bene emendamento su valorizzazione management

Federsanità

Federsanità accoglie con favore l’approvazione da parte della Commissione sanità del Senato dell’emendamento sul compenso dei direttori generali (1.32 proposto da Russo/Zaffini all’articolo 1 del  DDL 1241) nell’ambito del decreto legge recante Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie

“Federsanità ringrazia il Presidente della X Commissione del Senato Franco Zaffini – ha dichiarato Fabrizio d’Alba Presidente di Federsanità – per aver condiviso la necessità di valorizzazione della governance delle aziende del Ssn. Auspichiamo che l’iter parlamentare si concluda positivamente affinché attraverso questa norma si possa finalmente riconoscere adeguatamente il lavoro del management – direttori generali, sanitari e amministrativi  – che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con particolare riguardo a quelli collegati alla riduzione delle liste di attesa”.


Di seguito il testo:

1.32 (testo 2) – Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

          «6-bis. In considerazione delle nuove responsabilità attribuite ai direttori generali delle aziende sanitarie, le regioni, nel rispetto dei limiti delle risorse disponibili sul fondo sanitario regionale e in deroga a quanto disposto dall’articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, adeguano il trattamento economico complessivo dei direttori generali delle aziende sanitarie, dei policlinici universitari, delle aziende con facoltà di medicina, delle aziende istituite ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, degli IRCCS pubblici, delle Aziende di coordinamento e delle Agenzie sanitarie regionali, in misura non superiore all’80 per cento del limite massimo retributivo del personale pubblico di cui all’articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 6 e successive modifiche e integrazioni. Conseguentemente, le regioni adeguano il trattamento economico complessivo dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari in misura non superiore all’80 per cento del trattamento economico previsto per i direttori generali rideterminato ai sensi del primo periodo.»

     Conseguentemente, all’articolo 10, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «del predetto obiettivo non può essere inferiore al 30 per cento», con le seguenti: «dei predetti obiettivi non può essere inferiore al 50 per cento».