Federsanità ritiene necessaria la partecipazione dei rappresentanti delle federazioni delle Aziende del SSN nella Cabina di regia (art. 2), in quanto portatrici di competenze e conoscenze utili agli sviluppi delle attività.
Roma, 23 ottobre 2024 – “Avviare azioni finalizzate al miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva, per non esporre il Servizio Sanitario Nazionale a un rischio di crescita della domanda non collegata ai reali bisogni sanitari dei cittadini”. Queste le parole del Presidente di Federsanità, Fabrizio D’Alba, direttore generale dell’AOU Policlinico Umberto I di Roma, durante l’audizione di ieri sera al Senato presso la X Commissione Affari Sociali, Sanità, Lavoro Pubblico e Privato, Previdenza Sociale, riguardo ai lavori sul Disegno di Legge n. 1241 “Misure di garanzia per l’erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria”.
“Si tratta di una misura auspicabile – ha precisato il Presidente – che, parallelamente alle iniziative finalizzate alla riduzione dei tempi delle liste d’attesa per le prestazioni ambulatoriali, mediante ottimizzazione della struttura dell’offerta, dovrebbe essere strutturata immediatamente e in coerenza con le previsioni contenute nel disegno di legge in esame”.
Il Presidente di Federsanità, Fabrizio D’Alba, ha illustrato insieme al vicepresidente vicario, Gennaro Sosto (DG della ASL di Salerno), i contributi di Federsanità riguardo il testo dell’articolato. In particolare:
Art. 1 (Disposizioni in materia di prescrizione ed erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale)
Di grande importanza la previsione al comma 1, che rende obbligatoria l’indicazione nella prescrizione medica, oltre che della classe di priorità, anche del sospetto e/o del quesito diagnostico. È auspicabile che le attività di definizione dei quesiti diagnostici siano completate nei tempi previsti dalla norma, e che venga prevista fin da ora una successiva attività di verifica delle prescrizioni, mirata a valutare l’appropriatezza prescrittiva.
Al comma 5, oltre alle Aziende Ospedaliere, devono essere inseriti anche gli Istituti a Carattere Scientifico (IRCCS) e i Policlinici Universitari, in quanto strutture pubbliche che concorrono all’erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale. Inoltre, per quanto riguarda le prestazioni richieste dalle ASL agli erogatori pubblici o privati, è necessario che gli accordi contrattuali definiscano chiaramente tipologia e quantità delle prestazioni che questi si impegnano a mettere a disposizione del sistema.
Infine, in merito ai piani strategici annuali di cui al comma 6, è essenziale che siano elaborati in collaborazione con la Regione, considerando il livello di finanziamento e i costi autorizzati per l’esercizio successivo.
Art. 2 (Istituzione e funzionamento del sistema nazionale di governo delle liste di attesa)
Federsanità ribadisce l’importanza dell’istituzione del Sistema Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (SINGLA). Si ritiene necessaria la partecipazione alla Cabina di regia (comma 2) dei rappresentanti delle Federazioni delle Aziende del SSN, portatrici di competenze e conoscenze fondamentali per lo sviluppo delle attività della Cabina stessa.
Art. 3 (Istituzione del registro delle segnalazioni e funzionalità dell’Osservatorio Nazionale sulle liste di attesa)
Al comma 3, è opportuno includere tra i componenti dell’Osservatorio anche i rappresentanti delle Federazioni delle Aziende del SSN o, più in generale, dei soggetti erogatori di prestazioni di specialistica ambulatoriale.
Art. 4 (Disposizioni relative agli specialisti ambulatoriali interni)
Il decreto fa esclusivo riferimento ai costi del personale, in particolare della dirigenza, per l’implementazione delle iniziative contro le liste di attesa, senza menzionare come verranno coperti i costi degli altri fattori produttivi necessari per l’erogazione delle prestazioni.
Art. 6 (Disposizioni relative al reclutamento del personale sanitario)
Federsanità apprezza l’impegno a ridurre e successivamente eliminare il fenomeno dei “gettonisti”. Tuttavia, sottolinea che il reclutamento di personale tramite contratti di collaborazione coordinata e continuativa dovrebbe essere temporaneo e limitato a situazioni straordinarie, fino a quando i sistemi di valutazione dei bisogni e programmazione dell’offerta non saranno a regime. La programmazione del reclutamento del personale deve essere formalizzata contestualmente ai piani strategici annuali di cui all’art. 1, comma 6.
Art. 10 (Misure premiali e valutazione degli obiettivi per la riduzione delle liste di attesa)
Data la valenza strategica della gestione delle liste di attesa per il SSN, sarebbe opportuno prevedere modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, per rimodulare il trattamento economico dei Direttori Generali, valorizzando tra gli obiettivi prioritari proprio la riduzione delle liste di attesa.
Art. 12 (Istituzione della Scuola Nazionale dell’Amministrazione Sanitaria)
L’iniziativa di istituire una Scuola Nazionale dell’Amministrazione Sanitaria è valutata positivamente, in quanto un SSN in evoluzione richiede una comunità di professionisti costantemente formata per affrontare le sfide del cambiamento. Tuttavia, è importante chiarire che la formazione deve essere rivolta a tutte le categorie professionali all’interno delle aziende del SSN, inclusi dirigenti medici, sanitari, tecnici e amministrativi.
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