Il PNRR è un’occasione di crescita del sistema socio sanitario nazionale. Ma oltre ai macro obiettivi indicati dal DM 77 ci sono alcuni “temi funzionali” come, ad esempio, l’individuazione dei rischi e delle responsabilità emergenti legati allo sviluppo del DM 77 e della telemedicina e dei presidi di risk management necessari per questi nuovi modelli organizzativi”. Così la Presidente di Federsanità e Dg dell’AO San Giovanni Addolorata di Roma, Tiziana Frittelli, nel corso della tavola rotonda “Legge 24 a 5 anni dalla sua approvazione: l’implementazione alla luce del Dm 77. Cosa va e cosa non va assicurabilità dei professionisti e delle aziende sanitarie” nell’ambito del Forum Risk Management che si sta svolgendo ad Arezzo.
“Altro tema strategico è quello legato alla sostenibilità del rischio sanitario. I costi del danno non patrimoniale in Italia – ha spiegato la Presidente Frittelli – sono tra i più alti d’Europa così come i costi assicurativi”. Le proposte di Federsanità vanno, appunto, nella direzione di una maggiore sostenibilità e di una tutela dei professionisti:
– Identificare e uniformare gli standard richiesti che caratterizzano un modello integrato di gestione del rischio ex Art.1 Legge 24/2017 includendo i nuovi rischi e responsabilità emergenti in tema di sviluppo del DM 77 e Telemedicina;
– Riqualificazione delle competenze richieste al Risk Manager Aziendale;
– Depenalizzazione dell’atto medico: «ogni anno in Italia vengono intentate 35.600 nuove azioni legali, mentre ne giacciono 300mila nei tribunali contro medici e strutture sanitarie pubbliche. Cause che nella maggior parte dei casi si traducono in un nulla di fatto, considerando che il 95% nel penale e il 70% nel civile si conclude con il proscioglimento. Il costo complessivo si aggira intorno ai 12 milioni di euro. La conseguenza è l’incremento della medicina difensiva, con costi a carico dei pazienti e dei medici sempre più preoccupati» ( ANAAO – Sanità24 – 12 Luglio 2022) – E’ necessario avviare una riforma verso un sistema «NO FAULT ITALIANO»;
– Introduzione e regolamentazione di un modello di indennizzo per il rischio da Responsabilità Sanitaria basato su determinate classi di rischio, con un fondo nazionale di compensazione coadiuvato da quote di bilancio delle aziende sanitarie già destinate all’autogestione del rischio : es. Infezioni nosocomiali – rischi dall’uso di prodotti farmaceutici, guardando al modello francese per crearne uno italiano.
– Definizione e uniformazione sia nel comparto pubblico che nel comparto privato dei criteri di gestione dei fondi rischi e dei fondi riserve: i criteri devono essere definiti sulla base della sostenibilità finanziaria delle strutture sanitarie.
– Necessità della Tabella Unica del danno non patrimoniale per le macro permanenti che non ricalchi però le attuali tabelle
– Contenimento delle aliquote delle imposte sui premi assicurativi
– Bilanciamento delle voci di risarcimento del danno attraverso la compensatio lucri cum danno e gli indennizzi previsti dal Sistema Welfare